(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina,
le designazioni e le relative  conferme  attribuite  alla  competenza
della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni
o  Statuti  per  incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli
disciplinati dalla legge regionale  25  gennaio  1988,  n.  6  (Norme
relative    allo    svolgimento    di    collaborazioni   nell'ambito
dell'attivita'   dell'Amministrazione   Regionale)   e   quelli    in
Commissioni giudicatrici di concorso.
  2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di
rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite ed ai
casi  in  cui  la persona da nominare o designare sia direttamente ed
immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti  o
convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali
nei casi previsti dalla legge.
  3.  La  presente  legge  disciplina,  altresi',  i rapporti tra gli
organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.