(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione da leggi o Regolamenti statali o regionali, convenzioni o Statuti per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attivita' dell'Amministrazione Regionale) e quelli in Commissioni giudicatrici di concorso. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche gia' rivestite ed ai casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni, ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge. 3. La presente legge disciplina, altresi', i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.